Con il cedolino di maggio 2019 si è provveduto a liquidare quanto individualmente spettante in applicazione agli accordi del 4 maggio 2018 e 14 marzo 2019 come segue:
Per i dipendenti che hanno scelto la liquidazione del PVR in cedolino:
voce2PVR: importo lordo complessivamente spettante (premio base, aggiuntivo ed eventuale quota di eccellenza)
L'importo liquidato del PVR è stato assoggettato a:
o imposta sostitutiva Irpef 10% fino € 3.000,00 per tutti coloro che hanno percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente,comprensivo dei premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva, non superiore a 80mila euro (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232 Legge di bilancio 2017): casella Imp.10%.
Per l'anno 2019, il limite di 3.000 euro lordi è comprensivo dell'eventuale importo residuo non utilizzato del Conto Sociale 2018, e liquidato con il cedolino di 2/2019;
o tassazione ordinaria per la parte eccedente i € 3.000: casella Imp. Irpef Premio - non in somma all'imponibile fiscale del mese.
Si ricorda che per tutti i beneficiari dell'anticipo in c/c avvenuto l'8 maggio 2019 si è provveduto al recupero del predetto anticipo con voce 1474.
Per i dipendenti che hanno scelto di destinare il PVR al Conto Sociale:
Voce 2PVS: importo del PVR destinato al Conto Sociale, entro la soglia di esenzione di € 3.000,00;
Voce 2PVX: liquidazione dell'eventuale quota eccedente € 3.000,00, sulla quale non viene applicata la tassazione sostitutiva Irpef 10% (casella Imp. Irpef Premio - non in somma all'imponibile fiscale del mese).
Per i dipendenti che hanno in liquidazione la voce 2PVR o 2PVX (titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000,00€)
Voce 93A1: in applicazione alla Circolare Inps nr. 104 del 18-10-2018 in tema di decontribuzione, sono stati accreditati i contributi INPS pari a 9,19% calcolati su una quota premio fino a 800€.
Come previsto dalla normativa vigente, gli importi assoggettabili ad imposta sostitutiva IRPEF 10% sono costituiti dai premi di risultato di importo variabile la cui corresponsione è collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati rispettivamente con le Rsa/Rsu o da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono esclusi dalla predetta normativa gli importi erogati a titolo di sistema incentivante, premi NPL/SET, Una Tantum, sui quali è stata applicata la tassazione ordinaria, in somma all'imponibile corrente del mese.
Torino/Milano, 28.5.2019
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